LEGGE DI STABILITA’: LE PRINCIPALI NOVITA’ IN MATERIA LAVORISTICA
CANCELLAZIONE DEL VOLO: DANNO MORALE NON SOLO PER CHI RESTA A TERRA
Corte di Giustizia dell’Unione Europea – Sezione III – Sentenza 13 ottobre 2011 – C83/10
Le massime della sentenza in commento:
La nozione di “cancellazione del volo” come definita dall’art. 2 lettera I), del regolamento n. 261/2004, non si riferisce esclusivamente all’ipotesi in cui l’aereo in questione non sia partito, bensì comprende anche il caso in cui tale aereo è partito, ma, per qualsivoglia ragione, è stato poi costretto a rientrare in aeroporto di partenza e i passeggeri di detto aereo sono stati trasferiti su altri voli.
La nozione di “risarcimento supplementare” di cui all’articolo 12 del regolamento n. 261/2004, deve essere interpretata nel senso che consente al giudice nazionale di concedere il risarcimento del danno, incluso quello morale, occasionato dall’inadempimento del contratto di trasporto aereo, alle condizioni previste dalla convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo o dal diritto nazionale.
Confronta il testo della sentenza CGCE 13 ottobre 2011 C83 10
Una breve sintesi Cancellazione volo e risarcimento del danno morale
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